25 Gennaio 2021,
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Con l’approvazione della nuova Legge di Bilancio, il Governo italiano ha introdotto un’innovativa agevolazione fiscale per chi deve affrontare dei lavori in casa: il bonus idrico.

Ma cosa prevede questo bonus e chi potrà usufruirne? Scopriamolo insieme.

Bonus idrico

Il bonus idrico prevede che venga erogato un contributo di 1.000 euro da usare entro il 31 dicembre 2021, per le spese sostenute per la sostituzione di sanitari e rubinetti con apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

In base a quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre, tale agevolazione fiscale prevede che:

Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 61 e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Le modalità e le scadenze del contributo verranno definite in un decreto del Ministero dell’Ambiente, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2021. Ne sapremo di più in primavera, insomma.

Ma quali sono gli interventi per i quali è possibile fare richiesta del bonus?

bonus idrico: interventi ammessi

Coloro che otterranno il bonus potranno utilizzare il credito entro il 31 dicembre 2021 per:

  • – la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • – la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
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